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GUIDA AL SOVRAINDEBITAMENTO
Sovraindebitamento cos'è:
Si trova in sovraindebitamento chi, nonostante gli sforzi, non riesce più a sostenere i propri impegni economici e rimborsare finanziamenti o debiti.
Il sovraindebitamento può derivare, per esempio, da diversi acquisti rateizzati o da un imprevisto dovuto a questioni di mercato, di lavoro, familiari o di salute.
Cos'è un OCC - Organismo per la Composizione delle Crisi
L'OCC è una istituzione, imparziale ed indipendente, che fornisce informazioni sul sovraindebitamento, valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i gestori delle crisi.
Solo gli enti pubblici iscritti all'apposito registro possono fornire il servizio e possono farlo solo nel proprio territorio di competenza; l'aiuto di un avvocato professionista esperto nella materia permette di valutare e definire al meglio tutti gli aspetti economici, giuridici e tecnici.
Avvocato Professionista e Gestore della crisi
Dopo la ricognizione di tutte le poste di debito e l'esame di accessibilità e meritevolezza alla legge 3/2012 si procede alla formalizzazione della domanda di accesso per la verifica del
Gestore della Crisi che analizzerà il piano del consumatore definitivo da depositare al giudice.
Gli obiettivi e la legge
L'obiettivo è creare le condizioni perché debitori e creditori possano uscire da situazioni di blocco.
L'avvocato professionista, l'OCC e il Gestore non finanziano e non si sostituiscono al debitore.
La normativa di riferimento nasce con la Legge 3/2012, che ha introdotto "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento".
Il Decreto Ministeriale 202/2014 ha stabilito il "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento".
Poi la Legge 132/2015 "recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria" ha meglio definito il quadro. Per i testi e gli aggiornamenti della normativa si fa riferimento alla Gazzetta Ufficiale.
Quattro possibili procedure e risultati
L'avvocato professionista incaricato, il Gestore della Crisi e un Giudice delegato valutano la fattibilità delle soluzioni possibili in ogni caso concreto.
1) Concordato minore: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 50% del debito.
2) Ristrutturazione debiti del consumatore: funziona come l'accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano un'attività professionale in corso.
3) Liquidazione controllata del sovraindebitato: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
All'esito della procedura di gestione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell'esdebitazione. L'esdebitazione comporta la possibilità di lasciarsi alle spalle i vecchi debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte.
4) Esdebitazione del debitore incapiente: è riservata alle persone che al momento attuale non hanno a disposizione nulla da offrire ai creditori, la procedura resta aperta per 4 anni durante i quali la sfera economica del soggetto liberato dai debiti viene monitorata.
Le persone e la procedura
Solo il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento può prendere l'iniziativa di attivare la procedura.
I creditori non possono prendere l'iniziativa al posto del debitore.
Chi può accedere:
1. Consumatore;
2. Imprenditore agricolo;
3. C.d. start up innovativa;
4. Imprenditore sotto soglia art 1 LF (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
5. Imprenditore sopra soglia art 1 LF ;
6. Socio illimitatamente responsabile;
8. Professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
9. Società professionali ex L. 183/2011;
10. Associazioni professionali o studi professionali associati;
11. Società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
12. Enti privati non commerciali.
Non può accedere:
1. L'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
2. Chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
3. Chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
4. Chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.
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