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TRUST

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, pensato e sviluppato dall’ordinamento inglese e dalla tradizione di common law. Non ha una disciplina specifica nel nostro ordinamento in quanto l’Italia, partecipante alla Convenzione Aja del 1985, in cui si dettavano disposizioni comuni sulla legge applicabile al trust, non ha riconosciuto l’istituto e neppure ha inserito norme che lo disciplinassero nel nostro diritto interno. Pertanto l’applicazione di detto istituto nel nostro diritto civile richiede il rinvio alla disciplina elaborata da un paese straniero fra quelli ammessi dalla Convenzione dell’Aja.

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Perché costituire 
un Trust in Italia

In Italia il trust non è “codificato” nel codice civile, ma è pienamente riconosciuto grazie alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (ratificata con L. 364/1989). 

Perché può essere vantaggioso

I beni conferiti in trust sono separati dal patrimonio personale del disponente e del trustee: in linea generale non rispondono dei loro debiti. (Attenzione però: restano possibili sia la revocatoria degli atti in frode ai creditori (art. 2901 c.c., confermata da giurisprudenza anche per atti istitutivi di trust) sia l’esecuzione semplificata ex art. 2929-bis c.c. a tutela dei creditori anteriori, entro un anno dalla trascrizione dell’atto). 
 

Pianificazione successoria
Consente di stabilire chi, quando e come riceverà i beni (pagamenti condizionati, benefici graduali, tutela di soggetti fragili, ecc.). È spesso preferito a fondo patrimoniale e donazioni per la sua flessibilità. 

Finalità “Dopo di noi” (disabilità grave)

La L. 112/2016 agevola l’uso del trust per assicurare progetto di vita e risorse a favore di persone con disabilità grave, con specifiche agevolazioni fiscali se ricorrono i requisiti formali (atto pubblico, vincoli dedicati, ecc.). 
 

Gestione professionale
Il trustee amministra i beni nell’interesse dei beneficiari secondo i poteri e i controlli previsti nell’atto (incluso, se previsto, un protector). Strumento adatto anche per patrimoni complessi o con componenti internazionali. 

 

Pianificazione patrimoniale e redditi periodici
Può erogare rendite (es. trust di mantenimento), utile per obiettivi come “pensione privata” o sostegno a familiari nel tempo. 

Imposte indirette (donazione/successione, registro, ipocatastali)
Oggi l’orientamento consolidato è che l’istituzione del trust e l’atto di dotazione non scontano l’imposta di donazione in misura proporzionale; l’imposizione proporzionale matura al momento dell’attribuzione finale ai beneficiari, mentre gli atti “a monte” pagano, di regola, imposte fisse/speciali. Questo è stato chiarito da Cassazione (tra cui n. 8082/2020 e n. 2334/2024) e recepito dall’Agenzia delle Entrate con circolare 34/E del 20.10.2022. 

 

Imposte dirette e monitoraggio
La tassazione dei redditi dipende dal tipo di trust (trasparente/ opaco/ misto) e dalla residenza fiscale; valgono inoltre gli obblighi di monitoraggio per attività estere (IVIE/IVAFE, se ricorrono). La 34/E/2022 offre il quadro operativo. 

 

 


 

Se servono benefici istantanei..

un trust richiede progettazione, formalità e gestione professionale continuativa. 


Come lavoriamo

 

  • Analisi obiettivi e rischi: famiglia, impresa, esposizione creditoria, vincoli legali.

  • Design dello strumento: tipo di trust (discrezionale/fisso; trasparente/opaco), legge regolatrice, trustee/protector, governance e exit.

  • Percorso fiscale e di compliance: applicazione corretta della 34/E/2022, tracciamento flussi, adempimenti antiriciclaggio/beneficial ownership.

  • Attuazione notarile e operativa: atti, conferimenti, policy di investimento, reporting ai beneficiari.

Il trust è efficace e conveniente se costruito su misura, in coerenza con le norme italiane e la giurisprudenza più recente. Valutiamo insieme il caso concreto con i nostri avvocati e revisori legali.

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